REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 51                                                               
Procedimento legislativo                                                        
1. Il progetto di legge e', secondo le norme del Regolamento interno,           
esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea legislativa, che              
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.                         
2. L'Assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento,            
puo' demandare alla Commissione la votazione articolo per articolo              
del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della meta'              
piu' uno dei Consiglieri. Spetta comunque all'Assemblea                         
l'approvazione del progetto nella sua interezza, con votazione                  
finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in Commissione,              
non meno di un decimo dei Consiglieri e la Giunta regionale possono             
richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione                  
prevista dal comma 1.                                                           
3. La procedura di cui al comma 1 e' sempre adottata per i progetti             
di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo Statuto,            
alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai               
referendum, ai rapporti con gli Enti locali, ai bilanci e                       
consuntivi.                                                                     
4. Nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento il Presidente                
della Giunta regionale puo' richiedere all'Assemblea, in casi                   
motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.                                 
5. Il Regolamento puo' prevedere forme di semplificazione della                 
procedura legislativa, per i progetti di cui e' dichiarata                      
l'urgenza.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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