REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 51                                                               
Gestione e pianificazione                                                       
1. Attraverso l'atto istitutivo la Provincia attribuisce la gestione            
dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti ai Comuni o ad altre              
forme associative ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.                
2. Per la pianificazione dei territori compresi nei Paesaggi naturali           
e seminaturali protetti si provvede attraverso gli strumenti di                 
pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, di            
cui alla legge regionale n. 20 del 2000, tenendo conto degli                    
indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma                  
regionale di cui all'articolo 12 e di quelli dettati dalla Provincia            
attraverso la delibera istitutiva.                                              
3. L'adeguamento della pianificazione comunale e' effettuato entro un           
anno dall'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,            
utilizzando in particolare i metodi e gli strumenti per la                      
concertazione istituzionale di cui al Titolo I, Capo III, della legge           
regionale n. 20 del 2000 con particolare riferimento a quelli                   
previsti dall'articolo 15 della stessa legge.                                   
4. Forme di cooperazione e di concertazione, tramite apposite intese            
ed accordi territoriali, sono utilizzate al fine di garantire la                
gestione coordinata dei vincoli idrogeologici e paesaggistici da                
parte dei soggetti competenti territorialmente interessati.                     
5. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti,            
nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e                    
paesistica di cui al comma 2, assicurano in particolare:                        
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle attivita'                          
agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori                    
antropologici, storici, archeologici e architettonici presenti;                 
b) la conservazione, ricostruzione e valorizzazione del paesaggio               
rurale tradizionale e del relativo patrimonio naturale, delle singole           
specie animali o vegetali, delle formazioni geomorfologiche e                   
geologiche, degli habitat delle specie animali e delle associazioni             
vegetali e forestali presenti;                                                  
c) la gestione del quadro conoscitivo ed il monitoraggio sullo stato            
di conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali;                    
d) l'organizzazione e la promozione della fruizione turistica                   
compatibile, ricreativa e culturale del territorio e delle sue                  
risorse in funzione dello sviluppo delle comunita' locali.                      
6. I soggetti gestori dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti             
possono avvalersi, previa intesa, per finalita' consultive, del                 
Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o                
appartenenti al territorio della medesima Provincia.                            
7. Le Province, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14,           
comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione dei             
Paesaggi protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione,                  
rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma            
e sui relativi fabbisogni finanziari.                                           
NOTA ALL'ART. 51                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art.15 della legge regionale  24 marzo 2000, n. 20             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attivita' venatoria                     
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15            
della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo                 
rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro                 
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale              
oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31              
dicembre di ogni anno successivo.                                               
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con                        
provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se            
non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di            
esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche'             
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di            
ricerca scientifica ovvero di attivita' di rilevante interesse                  
economico, sociale o ambientale.                                                
3. In presenza di attivita' di rilevante interesse ambientale la                
domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento            
ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie            
incluse nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, sulla                       
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.".            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina