REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 50                                                               
Istituzione                                                                     
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti                
provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto               
degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima                  
definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui                 
all'articolo 12, ed in osservanza delle finalita' e degli specifici             
obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.                             
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto                
interessi il territorio di piu' Province le stesse provvedono                   
d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa e' promossa dalla              
Provincia maggiormente interessata territorialmente.                            
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi                   
naturali e seminaturali protetti sono:                                          
a) le finalita';                                                                
b) la perimetrazione;                                                           
c) gli obiettivi gestionali specifici;                                          
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la              
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,             
culturali e paesaggistiche del territorio.                                      
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta                   
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle                      
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12            
e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo           
10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la            
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'               
venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente              
rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonche'            
le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita'           
a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono                  
chiamati a partecipare i Comuni, le Comunita' montane e le altre                
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001                    
territorialmente interessate.                                                   
NOTA ALL'ART. 50                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art.10 della legge regionale  15 febbraio 1994, n. 8           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province              
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole,            
le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale             
regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed           
acquisice il parere dell'INFS su tutti i principali atti di                     
programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e              
dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si                
avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.                     
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede            
ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le                
associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le              
associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul              
territorio e dell'ENCI.".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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