LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 50
Istituzione
1. All'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti
provvedono le Province territorialmente interessate tenendo conto
degli indirizzi, dei criteri e della localizzazione di massima
definiti dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui
all'articolo 12, ed in osservanza delle finalita' e degli specifici
obiettivi gestionali previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il Paesaggio naturale e seminaturale protetto
interessi il territorio di piu' Province le stesse provvedono
d'intesa tra loro alla sua istituzione; l'intesa e' promossa dalla
Provincia maggiormente interessata territorialmente.
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione dei Paesaggi
naturali e seminaturali protetti sono:
a) le finalita';
b) la perimetrazione;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio.
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12
e sentite la Commissione consultiva prevista al comma 2 dell'articolo
10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria) e le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative in ambito regionale operanti sul territorio, nonche'
le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita'
a livello regionale, convoca un'apposita conferenza a cui sono
chiamati a partecipare i Comuni, le Comunita' montane e le altre
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001
territorialmente interessate.
NOTA ALL'ART. 50
Comma 4
1) Il testo dell'art.10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
e' il seguente:
"Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole,
le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale
regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed
acquisice il parere dell'INFS su tutti i principali atti di
programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e
dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si
avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede
ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le
associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul
territorio e dell'ENCI.".