REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 49                                                               
Competenze legislative e regolamentari                                          
1. La disciplina delle materie di competenza della Regione e'                   
stabilita con legge. La potesta' legislativa e' riservata                       
all'Assemblea e non e' delegabile. L'Assemblea e' responsabile del              
procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.                   
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista             
dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi           
previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei           
Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.              
3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli Enti locali           
si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti                
degli Enti locali.                                                              
4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la Giunta             
puo' adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di                
competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di questa.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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