REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 48                                                               
Prorogatio                                                                      
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione                  
dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per                   
dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti,                   
provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli             
atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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