REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 47                                                               
Voto contrario dell'Assemblea legislativa                                       
1. Il voto contrario dell'Assemblea legislativa su una proposta della           
Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del Presidente.             
2. Le proposte della Giunta non approvate dall'Assemblea non possono            
essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova                
proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di           
quella non approvata.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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