REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 46                                                               
Regolamento della Riserva                                                       
1. Il Regolamento della Riserva e' lo strumento di carattere                    
gestionale e regolamentare per attuare le finalita' e gli obiettivi             
gestionali contenuti nell'atto di istituzione della Riserva.                    
2. Il Regolamento, attraverso una adeguata analisi territoriale e               
ambientale, disciplina le attivita' consentite e le relative                    
modalita' attuative, nonche' l'accesso del pubblico, fissa i criteri            
ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da                    
acquisire in proprieta' pubblica, le opere e gli interventi necessari           
alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.                  
3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di                     
partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle                       
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a            
livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole                  
maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle                        
organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e                        
dell'artigianato.                                                               
4. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate             
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attivita',                   
iniziative e interventi riguardanti la conservazione, la manutenzione           
e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse da parte dei              
proprietari e degli operatori compresi all'interno del perimetro                
della Riserva.                                                                  
5. L'Ente di gestione della riserva naturale, qualora previsto,                 
sentiti gli Enti locali e i portatori d'interessi qualificati elabora           
il Regolamento e lo trasmette alla Provincia e alla Regione. Qualora            
la Regione non si esprima entro sessanta giorni in ordine alla                  
coerenza con il Programma regionale e con il provvedimento                      
istitutivo, formulando apposite osservazioni, la Provincia puo'                 
procedere all'approvazione.                                                     
6. Quando la Riserva naturale interessa il territorio di piu'                   
Province il Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente               
interessata per territorio, acquisita l'intesa con le altre                     
Province.                                                                       
7. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione              
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         

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