REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 45                                                               
Classificazione tipologica e norme di carattere generale                        
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale              
secondo una delle seguenti tipologie:                                           
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di             
valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere                    
regolamentati e promossi nella loro complessita' e nelle loro                   
interrelazioni funzionali;                                                      
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e                
specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e                 
morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo           
i loro elementi piu' caratteristici e particolari.                              
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere               
previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui                 
all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali e'                 
vietato l'accesso al pubblico.                                                  
3. Nelle Riserve naturali regionali e' vietata l'apertura e                     
l'esercizio delle miniere e delle attivita' estrattive, nonche'                 
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei             
rifiuti.                                                                        
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali e' vietato                   
l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole                 
dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora             
gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri                   
naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono              
realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli           
Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in              
possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.                    
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione               
delle aree di conservazione integrale, sono consentite la                       
realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione,                 
l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed               
interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta                  
rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali           
all'attivita' gestionale della Riserva o al mantenimento delle                  
attivita' agricole esistenti in quanto compatibili con le finalita'             
istitutive della Riserva stessa.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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