LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 45
Classificazione tipologica e norme di carattere generale
1. La delibera consiliare classifica la Riserva naturale regionale
secondo una delle seguenti tipologie:
a) Riserve naturali generali, per la conservazione di un insieme di
valori naturali e storico-culturali che richiedono di essere
regolamentati e promossi nella loro complessita' e nelle loro
interrelazioni funzionali;
b) Riserve naturali speciali, per la conservazione di ambienti e
specie di interesse forestale, botanico, zoologico, geologico e
morfologico che richiedono di essere regolamentati e promossi secondo
i loro elementi piu' caratteristici e particolari.
2. Nel territorio delle Riserve naturali regionali possono essere
previste, attraverso l'atto istitutivo ed il Regolamento di cui
all'articolo 46, aree di conservazione integrale nelle quali e'
vietato l'accesso al pubblico.
3. Nelle Riserve naturali regionali e' vietata l'apertura e
l'esercizio delle miniere e delle attivita' estrattive, nonche'
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei
rifiuti.
4. Nel territorio delle Riserve naturali regionali e' vietato
l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole
dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora
gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri
naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono
realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli
Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in
possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
5. Nel territorio delle Riserve naturali regionali, ad esclusione
delle aree di conservazione integrale, sono consentite la
realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione,
l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed
interventi di trasformazione del territorio, previo nulla-osta
rilasciato ai sensi dell'articolo 49, solo se strettamente funzionali
all'attivita' gestionale della Riserva o al mantenimento delle
attivita' agricole esistenti in quanto compatibili con le finalita'
istitutive della Riserva stessa.