REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 44                                                               
Insediamento                                                                    
1. Il Presidente della Giunta regionale assume le proprie funzioni              
all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il               
vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.                 
2. Il Presidente illustra tempestivamente all'Assemblea il programma            
di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte                   
effettuate. L'Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle                
quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal                 
Regolamento.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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