REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 44                                                               
Gestione                                                                        
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche                         
l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente                     
interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio             
di piu' Province la gestione e' affidata ad un Consorzio costituito             
tra le Province, i Comuni e le Comunita' montane territorialmente               
interessate il cui funzionamento e' disciplinato dagli articoli 18,             
19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente                
legge.                                                                          
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle                
finalita' contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli                  
obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:               
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi                   
finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio                  
naturale;                                                                       
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e                           
storico-culturale;                                                              
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;                     
d) provvede alla vigilanza amministrativa;                                      
e) provvede alla sorveglianza del territorio;                                   
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;               
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.                
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g)           
del comma 2, la Provincia puo' avvalersi dei Comuni, delle Comunita'            
montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale             
n. 11 del 2001.                                                                 
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del               
comma 2, la Provincia puo' avvalersi, mediante apposita convenzione,            
di Istituzioni scientifiche, di Universita', di associazioni                    
ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a livello                 
regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente                     
riconosciuti.                                                                   

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