REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 43                                                               
Il Presidente della Giunta regionale                                            
1. Il Presidente della Giunta regionale:                                        
a) rappresenta la Regione;                                                      
b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della           
Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo                      
impedimento, e ne determina gli incarichi;                                      
c) convoca e presiede la Giunta; stabilisce l'ordine del giorno;                
promuove e coordina l'attivita' degli assessori;                                
d) dirige l'attivita' politica generale e amministrativa della Giunta           
e ne e' responsabile;                                                           
e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;                          
f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto e ne             
da' comunicazione all'Assemblea legislativa nei tempi e nelle forme             
previsti dal Regolamento;                                                       
g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della                  
Costituzione e dello Statuto;                                                   
h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione,                
dallo Statuto e dalle leggi regionali.                                          
2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del                
Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunita' di                 
accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli              
articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo            
2.                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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