REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 43                                                               
Misure di salvaguardia                                                          
1. Le misure di salvaguardia previste nella proposta istitutiva della           
Riserva naturale trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12                
della legge regionale n. 20 del 2000, dalla data di pubblicazione nel           
Bollettino Ufficiale della proposta istitutiva della Riserva naturale           
e fino alla pubblicazione della delibera consigliare di istituzione.            
2. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al              
comma 1 e' vietata altresi' l'attivita' venatoria nel territorio                
compreso nei confini della Riserva naturale.                                    
NOTA ALL'ART. 43                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 12 - Salvaguardia                                                         
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di                        
pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni                   
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:                             
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio            
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da           
compromettere o renderne piu' gravosa l'attuazione;                             
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione                 
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni           
del piano adottato.                                                             
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata             
in vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data             
di adozione, salvo diversa previsione di legge.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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