REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 40                                                               
Le Commissioni assembleari speciali                                             
1. L'Assemblea legislativa puo' istituire, secondo le modalita'                 
stabilite dal Regolamento, Commissioni assembleari speciali con il              
compito di svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della               
Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni                
altra questione di interesse regionale.                                         
2. L'Assemblea, inoltre, puo' istituire Commissioni speciali di                 
ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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