REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 40                                                               
Nulla-osta                                                                      
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto                        
dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il             
nulla-osta dopo aver verificato la conformita' tra le norme di                  
salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le                      
disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi,           
impianti, opere, attivita' che comportino trasformazioni ammissibili            
all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e           
dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il               
nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta            
giorni dalla richiesta puo' rinviare, per una sola volta, di                    
ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.                
2. Il nulla-osta non e' dovuto nella zona "D".                                  
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione              
paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune                   
interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del            
Parco.                                                                          
4. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli                  
aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita                    
direttiva.                                                                      
CAPO II                                                                         
Parchi naturali interregionali                                                  
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.13 della Legge 16 dicembre 1991, n. 394 e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 13 -  Nulla osta                                                          
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad                      
interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al            
preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la                
conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e                   
l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta.                  
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende                       
rilasciato.                                                                     
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso                       
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo                   
dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente             
parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla            
osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del                    
termine.                                                                        
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso                        
giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione                 
ambientale individuate ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349.              
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con               
deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui            
composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del           
parco.                                                                          
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta,              
con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola           
volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla            
osta.".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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