LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO IV
LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Il Consiglio regionale -
Assemblea legislativa regionale
Art. 39
Le Udienze Conoscitive
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze
della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni
indicono Udienze Conoscitive.
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle
designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente
o dell'Assemblea legislativa.