REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 39                                                               
Le Udienze Conoscitive                                                          
1. Le Commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze              
della societa' civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.              
2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le Commissioni                 
indicono Udienze Conoscitive.                                                   
3. Le Commissioni possono tenere Udienze Conoscitive in merito alle             
designazioni per le nomine di competenza della Giunta, del Presidente           
o dell'Assemblea legislativa.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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