REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 38                                                               
Le Commissioni assembleari                                                      
1. L'Assemblea legislativa istituisce Commissioni assembleari                   
permanenti. Il numero, la composizione, le modalita' di funzionamento           
e le competenze delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.            
2. E' istituita per Statuto la Commissione bilancio, affari generali            
ed istituzionali. La Presidenza e' attribuita alle opposizioni                  
secondo le procedure definite dal Regolamento.                                  
3. I Gruppi assembleari designano i componenti le Commissioni, in               
relazione alla propria entita' numerica, in modo da assicurare                  
comunque la presenza di ciascun Gruppo.                                         
4. Tutti i Consiglieri regionali possono partecipare con diritto di             
parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle Commissioni                
permanenti.                                                                     
5. Le Commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e                   
redigente delle leggi e dei regolamenti, nonche' dei provvedimenti              
amministrativi di competenza dell'Assemblea, secondo le modalita'               
stabilite dal Regolamento.                                                      
6. Le Commissioni possono assumere su determinazione dell'Assemblea,            
a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di                     
competenza dell'Assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.                 
7. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli            
Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni,                 
risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di             
leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti                     
amministrativi di loro competenza.                                              
8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Commissioni vigilano,            
riferendone periodicamente all'Assemblea, sull'attivita'                        
amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del             
programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni                  
delegate e sull'attivita' amministrativa degli enti e delle aziende             
dipendenti.                                                                     
9. La Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila             
sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di               
cassa, sulla contabilita' generale e sull'amministrazione del                   
personale.                                                                      
10. I Presidenti delle Commissioni sono eletti con le stesse                    
modalita' e procedure fissate per l'elezione del Presidente                     
dell'Assemblea. L'ufficio di Presidente di Commissione e'                       
incompatibile con quelli di componente l'Ufficio di Presidenza                  
dell'Assemblea.                                                                 
11. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza                
diritto di voto, ai lavori delle Commissioni e devono essere presenti           
ogni volta che viene richiesto.                                                 
12. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle                  
proprie riunioni del Presidente e dei componenti della Giunta                   
nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici            
dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti                
degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.                            
13. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere a tutti gli uffici                
della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo            
le modalita' previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia             
opposto il segreto d'ufficio.                                                   
14. Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della           
collaborazione di esperti.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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