REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 38                                                               
Gestione faunistico-venatoria                                                   
nelle aree contigue ai Parchi regionali                                         
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio e'            
ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei                    
cacciatori e' consentito in base al criterio della programmazione               
delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti           
anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.                      
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato                  
secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale,              
stabilisce le misure di disciplina dell'attivita'                               
faunistico-venatoria nell'area contigua.                                        
3. Le misure di disciplina dell'attivita' venatoria di cui al comma 2           
e la densita' venatoria ammissibile nell'area contigua devono                   
garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi               
territori cacciabili contermini.                                                
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo                
stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la                  
Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa                   
sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.                    
5. L'Ente di gestione del Parco puo' prevedere entrate derivanti dai            
servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attivita' venatoria.            
Sezione IV                                                                      
Strumenti di controllo                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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