REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 37                                                               
Convocazione dell'Assemblea legislativa                                         
1. L'Assemblea legislativa e' convocata dal suo Presidente. Gli                 
avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della            
seduta.                                                                         
2. Il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea qualora lo                   
richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei                   
Consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti                  
dell'Assemblea.                                                                 
3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l'Assemblea si             
riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente                 
successivo.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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