REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 36                                                               
Gestione della fauna selvatica                                                  
1. Allo scopo di assicurare la necessaria unitarieta' della politica            
faunistica nel territorio regionale la pianificazione e la gestione             
faunistica dei Parchi, comprese le aree contigue, deve essere                   
coerente con i contenuti della carta regionale delle vocazioni                  
faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria            
provinciale. La gestione faunistica deve promuovere la funzionalita'            
ecologica in un rapporto di compatibilita' con le attivita' agricole            
e zootecniche esistenti ed individuate nell'accordo agro-ambientale             
qualora stipulato.                                                              
2. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico-venatorio, la             
Provincia acquisisce le proposte del Parco per il territorio di                 
competenza; il mancato o parziale recepimento di tali indicazioni               
deve essere motivato nel relativo atto di approvazione del Piano                
faunistico-venatorio stesso.                                                    
3. La pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi devono                 
basarsi sulla conoscenza delle risorse e della consistenza                      
quantitativa e qualitativa delle popolazioni conseguibile mediante              
periodiche verifiche da attuare attraverso metodologie di rilevamento           
e di censimento definite da apposite direttive regionali, sentito il            
parere preventivo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica                
(INFS) per quel che riguarda la fauna omeoterma e utilizzando anche             
le esperienze di Enti o Istituti di ricerca o universitari del                  
settore.                                                                        
4. Alle attivita' di monitoraggio e di censimento provvede                      
direttamente l'Ente di gestione avvalendosi prioritariamente del                
proprio personale o di altro personale in possesso di idonea                    
abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso Ente.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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