REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 34                                                               
Programma triennale di gestione                                                 
e valorizzazione del Parco                                                      
1. Nell'ambito delle finalita' istitutive del Parco e delle                     
previsioni del Piano, nonche' delle modalita' attuative individuate             
dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma                  
regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove                   
iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a           
favorire la crescita economica e sociale delle comunita' residenti. A           
tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori                      
d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di                
valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni,              
gli impegni, le priorita' e le risorse necessarie per la sua                    
attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi           
annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione                  
dell'Ente.                                                                      
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce             
tra l'altro:                                                                    
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e             
la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la                    
localizzazione;                                                                 
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo,               
scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e piu' in generale di            
tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita              
sociale ed economica delle popolazioni residenti;                               
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le                   
priorita' degli interventi previsti, nonche' la provenienza delle               
relative risorse finanziarie;                                                   
d) i criteri e le modalita' per la selezione, ai sensi dell'articolo            
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di                 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi), dei soggetti beneficiari per la concessione delle              
agevolazioni ed incentivazioni, contributi e vantaggi economici                 
previsti nel Regolamento;                                                       
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del                   
patrimonio naturale del Parco stesso.                                           
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente            
di gestione puo' prevedere la stipula di intese e convenzioni con               
soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e                
gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi              
comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante                     
rappresentativita' a livello regionale.                                         
4. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione ed e'               
approvato dalla Giunta regionale.                                               
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.12 della Legge 7 agosto1990, n. 241 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 12                                                                        
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili                 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere           
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla                      
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle                          
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi                 
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni               
stesse devono attenersi.                                                        
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al               
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli                  
interventi di cui al medesimo comma 1.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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