REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 33                                                               
Norme speciali per il sostegno alle attivita' agricole                          
eco-compatibili                                                                 
1. Le attivita' agricole presenti nei Parchi regionali, condotte                
secondo i principi della sostenibilita' ambientale, rientrano tra le            
attivita' economiche locali da qualificare e valorizzare.                       
2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni              
professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale in              
merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese              
agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al                
metodo della concertazione.                                                     
3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali               
agricole e le associazioni ambientaliste piu' rappresentative a                 
livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione           
piu' opportune in ordine a:                                                     
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversita';                 
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che              
costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica            
del territorio rurale;                                                          
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del              
suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di            
restauro ambientale e paesaggistico.                                            
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area           
contigua beneficiano delle priorita' di finanziamento previste per le           
attivita', le opere e gli interventi aventi finalita' agro-ambientali           
e di qualita' indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e            
in quello dello sviluppo rurale e che siano altresi' coerenti con la            
specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale,                  
nonche' conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e            
programmazione del Parco stesso.                                                
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di               
gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di                 
consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione              
delle attivita' agricole condotte secondo criteri di sostenibilita',            
devono avere particolare riguardo:                                              
a) alla possibilita' di effettuare gli interventi edilizi di cui                
all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31                      
(Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative                
pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle                      
zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala            
regionale e provinciale;                                                        
b) alla possibilita' di svolgere le attivita' di allevamento conformi           
ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e            
regionali in materia di politica agraria comunitaria.                           
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla             
presenza di aree di proprieta' privata prevalentemente interessate da           
attivita' agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi            
finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione              
del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni                    
professionali agricole maggiormente piu' rappresentative in ambito              
regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della            
Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee                
guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo             
agro-ambientale con le seguenti finalita':                                      
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di              
preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonche'               
agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale            
di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con                    
particolare riguardo a: 1) le aree interessate allo sviluppo agricolo           
e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e                
sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e             
le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo                         
dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalita' di           
tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei               
suoli; 2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di                       
ammissibilita' alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del            
patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali                 
all'esercizio di attivita' di produzione e servizio conformi alle               
finalita' dell'area protetta ed al principio della sostenibilita'               
ambientale;                                                                     
b) promuovere le produzioni del territorio;                                     
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche                    
agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversita';                   
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture                     
territoriali che costituiscono elementi riconoscibili                           
dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le                    
piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le                
sistemazioni agrarie tradizionali;                                              
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio                
rurale;                                                                         
f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili,            
nonche' le produzioni tipiche e di qualita' ad esse correlate,                  
ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;                
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.                                
7. L'accordo agro-ambientale, che puo' essere promosso da uno dei               
soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il            
Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali            
definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalita'              
indicate al comma 4.                                                            
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresi' parte integrante              
del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue             
varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza                      
interessati da attivita' agricole ed i suoi contenuti sono recepiti             
nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione           
ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o             
condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i              
soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua                
modifica o revoca.                                                              
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al           
presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale           
in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite            
linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione             
delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni                
ambientaliste piu' rappresentative a livello regionale.                         
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui            
alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione,            
in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge              
regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori             
le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area                
protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i                 
propri prodotti.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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