LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 33
Norme speciali per il sostegno alle attivita' agricole
eco-compatibili
1. Le attivita' agricole presenti nei Parchi regionali, condotte
secondo i principi della sostenibilita' ambientale, rientrano tra le
attivita' economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni
professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale in
merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese
agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al
metodo della concertazione.
3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali
agricole e le associazioni ambientaliste piu' rappresentative a
livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione
piu' opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversita';
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che
costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica
del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del
suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di
restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area
contigua beneficiano delle priorita' di finanziamento previste per le
attivita', le opere e gli interventi aventi finalita' agro-ambientali
e di qualita' indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e
in quello dello sviluppo rurale e che siano altresi' coerenti con la
specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale,
nonche' conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e
programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il Regolamento e il Programma triennale di
gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di
consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione
delle attivita' agricole condotte secondo criteri di sostenibilita',
devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilita' di effettuare gli interventi edilizi di cui
all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative
pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle
zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala
regionale e provinciale;
b) alla possibilita' di svolgere le attivita' di allevamento conformi
ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e
regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla
presenza di aree di proprieta' privata prevalentemente interessate da
attivita' agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi
finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione
del Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente piu' rappresentative in ambito
regionale, sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della
Consulta del Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee
guida di cui al comma 9 del presente articolo, approvano un accordo
agro-ambientale con le seguenti finalita':
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di
preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonche'
agli aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale
di cui al Capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con
particolare riguardo a: 1) le aree interessate allo sviluppo agricolo
e rurale e le relative caratteristiche strutturali, economiche e
sociali; gli obiettivi principali dell'agricoltura del territorio e
le condizioni che ne favoriscono l'evoluzione; il ruolo
dell'agricoltura multifunzionale nel perseguimento delle finalita' di
tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse naturali e dei
suoli; 2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di
ammissibilita' alla realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del
patrimonio edilizio esistente nelle aziende agricole funzionali
all'esercizio di attivita' di produzione e servizio conformi alle
finalita' dell'area protetta ed al principio della sostenibilita'
ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversita';
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture
territoriali che costituiscono elementi riconoscibili
dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le
piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le
sistemazioni agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio
rurale;
f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili,
nonche' le produzioni tipiche e di qualita' ad esse correlate,
ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L'accordo agro-ambientale, che puo' essere promosso da uno dei
soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il
Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali
definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalita'
indicate al comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresi' parte integrante
del documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue
varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza
interessati da attivita' agricole ed i suoi contenuti sono recepiti
nel Piano stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione
ed approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o
condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i
soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua
modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al
presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale
in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite
linee guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione
delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni
ambientaliste piu' rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui
alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione,
in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge
regionale n. 12 del 1999, riservati esclusivamente agli agricoltori
le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area
protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i
propri prodotti.