LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto
2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali
per la casa, puo' essere istituito un fondo di garanzia per la
concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei
mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli
alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del
fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al
comma 1. Le modalita' di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del
presente articolo la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con
proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per
l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione
di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. gia' istituite o di
nuove U.P.B., nel limite delle disponibilita' autorizzate a tal fine
dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico
scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo
86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica
dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio
regionale medesimo.".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 agosto
2001, n. 24 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo e' il seguente:
"Art. 11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore
abitativo
(omissis)
3. Le disponibilita' del fondo sono destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal programma regionale per le politiche
abitative, di cui all'art. 8, nonche' al cofinanziamento degli
eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica.".