REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 33                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001                                   
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto              
2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore           
abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:                                      
"3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali             
per la casa, puo' essere istituito un fondo di garanzia per la                  
concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei           
mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli                
alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del             
fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al           
comma 1. Le modalita' di concessione delle garanzie fidejussorie sono           
definite con atto della Giunta regionale.                                       
3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del           
presente articolo la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con             
proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per            
l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione           
di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. gia' istituite o di           
nuove U.P.B., nel limite delle disponibilita' autorizzate a tal fine            
dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico           
scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo             
86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica                 
dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio              
regionale medesimo.".                                                           
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 agosto           
2001, n. 24 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore            
abitativo e' il seguente:                                                       
"Art. 11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore                     
abitativo                                                                       
(omissis)                                                                       
3. Le disponibilita' del fondo sono destinate al finanziamento degli            
interventi previsti dal programma regionale per le politiche                    
abitative, di cui all'art. 8, nonche' al cofinanziamento degli                  
eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione           
di interventi di edilizia residenziale pubblica.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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