REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 32                                                               
Regolamento                                                                     
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attivita'                    
consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalita' attuative in           
conformita' alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel             
Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di                  
settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del           
Parco, predisposti e approvati secondo le modalita' previste per il             
Regolamento generale.                                                           
2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i              
portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo                  
trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si             
esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in               
ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con           
la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla                 
trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali,            
procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali                
modifiche.                                                                      
3. Il Regolamento generale e' elaborato contestualmente al Piano e              
approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e            
comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.                     
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione              
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
5. Quando il Parco interessa il territorio di piu' Province il                  
Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente interessata per           
territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.                           
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate             
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attivita', le             
iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti            
e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e              
dell'area contigua.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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