REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 31                                                               
Principi del Regolamento interno                                                
1. Il Regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale           
dell'Assemblea legislativa, la sua attivita' e le relative procedure,           
persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione                
legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle               
opposizioni. I principi fondamentali del Regolamento sono:                      
a) l'autonomia e la rappresentativita' dell'Assemblea, quale                    
condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il            
libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;                     
b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei                
relatori e delle Commissioni assembleari, nella fase istruttoria e              
referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e               
della societa' civile alla formazione delle scelte politiche, dal               
momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore e' nominato non             
appena l'atto di iniziativa legislativa e' presentato all'Assemblea e           
il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari;                        
c) la Giunta regionale, oltre alle facolta' che le spettano quale               
soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;                       
d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue              
componenti nei confronti dell'Assemblea;                                        
e) la funzionalita' del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi              
per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste           
e le proposte della Giunta, anche ai fini dell'attuazione del                   
programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza,           
sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche                      
dell'Assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di                     
programmazione economica, atti programmatori generali e di settore;             
f) la tutela dei diritti delle opposizioni;                                     
g) la possibilita' per ogni singolo Consigliere di esercitare un                
controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di            
controllo ispettivo e la possibilita' di sottoporre a costante                  
verifica l'attivita' della Giunta e dell'amministrazione regionale;             
h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa             
concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti             
di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non            
comporta obbligo di revoca o di dimissioni;                                     
i) l'approvazione da parte dell'Assemblea delle linee di indirizzo              
per le nomine e verifica della relativa attuazione;                             
j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in                 
ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni           
delle scelte e le competenze dei nominati;                                      
k) la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta, in modo             
da assicurare l'efficacia dei loro lavori.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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