REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 31                                                               
Efficacia del Piano territoriale del Parco                                      
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a                  
carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie           
zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica,             
si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi                  
dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano puo'            
contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali           
e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi                
termini per l'adeguamento, nonche' le eventuali norme di                        
salvaguardia.                                                                   
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri           
strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni                 
normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi              
danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi              
dalla data di entrata in vigore del Piano.                                      
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli                     
indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri             
di conformita' ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e              
40.                                                                             
4. Il Piano del Parco e' modificato ed aggiornato con la stessa                 
procedura prevista per la sua approvazione.                                     
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di                   
pubblica utilita'. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di           
interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione              
del vincolo preordinato all'esproprio.                                          
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art.11 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani                                 
1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di               
pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in                     
indirizzi, direttive e pescrizioni. In particolare:                             
a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare                   
obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani             
settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo                 
ambiti di discrezionalita' nella specificazione e integrazione delle            
proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle                
specifiche realta' locali;                                                      
b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere                 
osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e             
dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;                    
c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani,                     
predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9, e                      
nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani              
stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni                 
disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni                 
consentite.                                                                     
2. Le pescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed                
attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo             
le modalita' previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni                
incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e               
negli atti amministrativi attuativi. Gli Enti pubblici provvedono               
tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di             
pianificazione e degli atti amministrativi non piu' attuabili per               
contrasto con le prescrizioni sopravvenute.                                     
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica                   
esplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni, attenendosi a               
quanto previsto dal comma 1.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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