REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                 TITOLO IV                                                      
         LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO                                          
CAPO I                                                                          
Il Consiglio regionale -                                                        
Assemblea legislativa regionale                                                 
          Art. 27                                                               
Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale                        
1. Il Consiglio regionale costituisce l'Assemblea legislativa della             
Regione Emilia-Romagna; e' organo della rappresentanza democratica              
regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta           
in esclusiva la potesta' legislativa regionale.                                 
2. Ogni componente l'Assemblea rappresenta la comunita' regionale ed            
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute                
dell'Assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.              
3. L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria            
e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua           
attivita' e' disciplinata, per cio' che riguarda il funzionamento,              
l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilita' e il personale,            
da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in              
piena ed assoluta autonomia.                                                    
4. L'Assemblea adotta i propri Regolamenti e le loro modifiche a                
maggioranza assoluta dei suoi componenti. I Regolamenti sono emanati            
con decreto del Presidente dell'Assemblea.                                      
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se e' presente la                
maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei                 
presenti, salvo i casi in cui e' prescritta una maggioranza                     
qualificata.                                                                    
6. I componenti della Giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a           
partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa Assemblea,                
hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.               
7. Le funzioni dell'Assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento             
anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova Assemblea,             
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei                 
comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.                   
8. La prima seduta della nuova Assemblea e' convocata dal Presidente            
dell'Assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli            
eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto,             
l'Assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del                
primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta            
e' presieduta dal Consigliere piu' anziano d'eta', fino alla nomina             
del nuovo Presidente.                                                           
9. L'Assemblea provvede alla convalida dei Consiglieri eletti e                 
delibera sulle cause di ineleggibilita' e incompatibilita'.                     
10. La durata in carica dell'Assemblea e' stabilita con legge della             
Repubblica.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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