LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 27
Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessita' ambientale, di cui
all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C,
l'Ente di gestione del Parco puo' predisporre ed adottare progetti di
intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del
Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento
particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la
sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati.
Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la
sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonche'
mediante ulteriori idonee forme di pubblicita'.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facolta' di prendere
visione del progetto e puo' presentare al Consorzio osservazioni e
proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle
osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale
termine il progetto di intervento particolareggiato e' trasmesso alla
Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed
opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di
intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche
necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato
d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di
intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse
Province interessate.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato e'
depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La
Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica
utilita' degli interventi ivi previsti.