REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 27                                                               
Progetto di intervento particolareggiato                                        
1. Per le aree di particolare complessita' ambientale, di cui                   
all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C,           
l'Ente di gestione del Parco puo' predisporre ed adottare progetti di           
intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del               
Piano territoriale del Parco.                                                   
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento                  
particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la            
sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati.           
Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la               
sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonche'           
mediante ulteriori idonee forme di pubblicita'.                                 
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facolta' di prendere               
visione del progetto e puo' presentare al Consorzio osservazioni e              
proposte scritte.                                                               
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle                      
osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale                
termine il progetto di intervento particolareggiato e' trasmesso alla           
Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed                  
opposizioni ed alle deduzioni.                                                  
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di                     
intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche           
necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.                              
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato                 
d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di               
intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse              
Province interessate.                                                           
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato e'                     
depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La            
Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.                                   
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica               
utilita' degli interventi ivi previsti.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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