REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 27                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001                                   
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001,            
n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in               
materia di Enti locali) le parole "della durata massima di 5 anni e             
decrescenti a partire dal terzo anno," sono soppresse.                          
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001             
e' sostituito dal seguente:                                                     
"5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un            
contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali             
che si trasformino in Unioni di Comuni.".                                       
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del             
2001 e' inserito il seguente comma:                                             
"6 bis. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere altresi'           
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme              
associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunita'             
montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese           
di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata             
di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica              
disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e                    
coordinamento con le discipline settoriali.".                                   
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26                 
aprile 2001, n. 11 Disciplina delle forme associative e altre                   
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:                          
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme                
associative                                                                     
(omissis)                                                                       
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali             
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo           
anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della                   
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali             
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art.              
13, non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni                   
comprese, in tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa            
coincidenti, ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio              
coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una                
Comunita' montana.                                                              
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2)  Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 11             
del 2001 e' il seguente:                                                        
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme                
associative                                                                     
(omissis)                                                                       
5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione           
o Associazione intercomunale che ricomprenda comuni che gia' avevano            
fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri           
di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle               
precedenti erogazioni.                                                          
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 11              
del 2001 e' il seguente:                                                        
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme                
associative                                                                     
(omissis)                                                                       
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono                  
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,              
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata                 
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei              
risultati programmati.                                                          
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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