REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 26                                                               
Autorizzazione al riutilizzo di fondi                                           
da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi                             
1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V                
della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta            
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e                        
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38), gia' erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte             
delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi           
di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo               
grado, nonche' quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio              
medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o                   
all'implementazione di un fondo di cogaranzia.                                  
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 Disciplina             
dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e           
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984,           
n. 38, concerne:                                                                
"Capo V - Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia"              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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