REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 24                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa             
fronte con i fondi annualmente stanziati nella unita' previsionale di           
base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le                  
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante                 
l'istituzione di apposita unita' previsionale di base e relativo                
capitolo, che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi            
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre           
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.                
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).             
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001,           
n. 40 e' il seguente:                                                           
          Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o                  
ricorrenti                                                                      
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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