LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 24
Rateizzazione delle annualita' pregresse
relative al demanio idrico
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualita'
pregresse di canoni o indennita' di occupazione relativi al demanio
idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento puo' essere
effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate
semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo
pari a Euro 500,00.