REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO III                                                       
          AUTONOMIE LOCALI                                                      
          Art. 23                                                               
Consiglio delle Autonomie                                                       
1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' organo di rappresentanza,             
consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.                 
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e                  
partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il                  
sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e           
nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.                               
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in                       
particolare:                                                                    
a) lo Statuto e le relative modificazioni;                                      
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;                       
c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali;             
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e                     
finanziario e le linee della legge di bilancio;                                 
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa              
disciplina.                                                                     
4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del            
Consiglio delle Autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di           
un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.                        
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b)            
ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie           
locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a                      
maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle                  
Autonomie locali ha espresso parere contrario.                                  
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalita' e i termini            
nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri                   
pareri.                                                                         
7. Il Consiglio puo' segnalare all'Assemblea e al Presidente della              
Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e             
provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di           
legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte                     
Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134              
della Costituzione.                                                             
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta           
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di                   
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni             
degli Enti locali.                                                              
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di                
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,             
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:                              
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e              
del territorio;                                                                 
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello            
dell'Assemblea;                                                                 
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il                   
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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