REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 23                                                               
Comitati paritetici provinciali                                                 
1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti           
da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di                   
volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei               
registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici                
provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo           
speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze             
territoriali.                                                                   
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante                  
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con                  
funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e           
di valutazione. I Comitati fissano le priorita' per l'azione del                
Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In                     
particolare contribuiscono all'individuazione delle priorita' di                
intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui               
all'articolo 17, comma 1, lettera f).                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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