REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 21                                                               
Referendum consultivo                                                           
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione                
della comunita' regionale, su materie o leggi di competenza della               
Regione, e' indetto se richiesto almeno da:                                     
a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra regione;                       
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli             
abitanti della regione;                                                         
c) quattro Consigli provinciali.                                                
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi             
di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum              
abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere                
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a                    
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque             
entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si              
esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di                      
omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge                     
regionale.                                                                      
3. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e                    
svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento                  
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo                     
un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra                     
referendum consultivo e referendum abrogativo.                                  
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle                
popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e             
di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi                
dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum              
riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo           
132 della Costituzione.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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