LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione
della comunita' regionale, su materie o leggi di competenza della
Regione, e' indetto se richiesto almeno da:
a) ottantamila residenti nei Comuni della nostra regione;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli
abitanti della regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi
di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum
abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque
entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si
esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di
omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati dalla legge
regionale.
3. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e
svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo
un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra
referendum consultivo e referendum abrogativo.
4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle
popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e
di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi
dell'articolo 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum
riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'articolo
132 della Costituzione.