REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 21                                                               
Comitato tecnico-scientifico                                                    
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' un organismo consultivo con               
funzioni propositive ed e' formato da esperti nelle materie e nelle             
discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli                
Parchi; la sua composizione e' stabilita dallo statuto del Consorzio;           
i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte              
degli organi del Consorzio ne' di altri organi di sua emanazione.               
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' chiamato ad esprimere un parere           
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,             
sui seguenti atti:                                                              
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;                   
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;                                 
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;            
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo               
27;                                                                             
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.               
3. Lo statuto del Consorzio puo' individuare ulteriori atti da                  
sottoporre al parere del Comitato.                                              
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le                   
modalita' previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle                  
riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.                                  
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano                
caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una               
medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico                  
Comitato tecnico-scientifico.                                                   
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il              
termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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