REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 20                                                               
Referendum abrogativo                                                           
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge               
regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse           
generale, e' indetto quando lo richiedano almeno:                               
a) quarantamila elettori della regione;                                         
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli             
abitanti della regione;                                                         
c) due Consigli provinciali.                                                    
2. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per:                       
a) lo Statuto;                                                                  
b) i regolamenti interni degli Organi regionali;                                
c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di              
rilevanza costituzionale o statutaria;                                          
d) le leggi tributarie e di bilancio;                                           
e) le leggi elettorali;                                                         
f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative                       
comunitarie;                                                                    
g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi                 
internazionali della Regione e delle intese con altre Regioni                   
italiane;                                                                       
h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.                                
3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle              
norme regolamentari ad esse collegate.                                          
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono                    
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla           
richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano              
tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria              
verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito                   
referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del                      
referendum, oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento,               
riformula i quesiti referendari.                                                
5. La legge regionale disciplina le modalita' di indizione e di                 
svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento                  
referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo                     
un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum e'                  
approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli                 
elettori della regione e se e' raggiunta la maggioranza dei voti                
validamente espressi.                                                           
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del                
referendum abrogativo, che e' espresso dalla Consulta di garanzia               
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i           
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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