REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 20                                                               
Conferenza regionale del volontariato                                           
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo                 
settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999,             
indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di                
confronto e verifica sulle politiche di interesse per il                        
volontariato. La Conferenza e' costituita dalle organizzazioni di               
volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali           
ed e' indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza            
del Comitato di gestione.                                                       
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le              
Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19             
(Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del            
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto             
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo              
12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356                    
(Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo            
creditizio), nonche', tramite pubblico avviso, le organizzazioni di             
volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.              
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un             
rapporto del Comitato di gestione sulla propria attivita' di                    
controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attivita'                 
svolte.                                                                         
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato              
iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano            
i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la                
rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di                
attivita', anche attraverso il criterio della rotazione.                        
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Vedi nota al comma 8 dell'art. 16.                                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 20 novembre               
1990, n. 356 e' il seguente:                                                    
"Art. 12 - Statuti                                                              
1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il                
fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi            
ai seguenti principi:                                                           
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita'                 
sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della            
istruzione, dell'arte e della sanita'. Potranno essere, inoltre,                
mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle               
categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le                     
operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo             
quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per            
il conseguimento di tali scopi;                                                 
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni            
conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari. Gli enti           
non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche'                 
possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese                   
bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni                        
conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di             
minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;                  
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente            
e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni            
che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo            
equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di                     
componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della                   
suddetta societa';                                                              
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle              
partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono            
una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale              
delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in           
titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo            
Stato;                                                                          
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e              
dei compensi;                                                                   
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono           
partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti                    
prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere                  
fissato un limite rapportato al patrimonio;                                     
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di             
cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali                    
dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la                       
realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca                       
scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';                          
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del           
patrimonio in caso di liquidazione.                                             
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione           
a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento              
dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati            
nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali           
enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di           
quanto previsto dalle lettere a) e h).                                          
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma             
1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal             
ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le              
modificazioni si intendono approvate.".                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina