REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 20                                                               
Modifiche alle autorizzazioni di spesa                                          
disposte da leggi regionali precedenti                                          
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della              
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale            
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre             
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come                
segue:                                                                          
a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1               
dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 e' aumentata di Euro                
209.482,18;                                                                     
b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17,              
riferita al Capitolo 37336 e' aumentata di Euro 689,40;                         
c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1               
dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 e' ridotta di Euro                 
3.224.228,51;                                                                   
d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37,              
riferita al Capitolo 71572 e' aumentata di Euro 1.096.991,41.                   
2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge regionale           
n. 27 del 2004 sono modificate come segue:                                      
a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17                   
riferita al Capitolo 37334 e' rideterminata in Euro 709.511,52;                 
b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18                   
riferita al Capitolo 37372 e' rideterminata in Euro 4.043.455,47;               
c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25                   
riferita al Capitolo 43260 e' rideterminata in Euro 2.798.925,32.               
3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti           
leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati              
capitoli:                                                                       
  Progr.  Capitolo  UPB  Euro                                                   
  1)  3852  1.2.3.3.4440  -  28.228,44                                          
  2)  3907  1.2.1.3.1500  -  34.188,88                                          
  3)  10613  1.3.1.3.6000  -  154.937,06                                        
  4)  10645  1.3.1.3.6020  -  361.519,83                                        
  5)  12124  1.3.1.3.6110  -  15.284,50                                         
  6)  14435  1.3.1.3.6200  -  4.648,03                                          
  7)  16337  1.3.1.3.6300  -  209.482,18                                        
  8)  29300  1.3.3.3.10100  -  8.458,89                                         
  9)  30550  1.4.1.3.12600  -  42.770,83                                        
  10)  30555  1.4.1.3.12610  -  39.332,90                                       
  11)  30890  1.4.1.3.12620  -  361.475,86                                      
  12)  32276  1.4.1.3.12750  -  175.819,89                                      
  13)  35720  1.4.2.3.14000  -  3.031,09                                        
  14)  37120  1.4.2.3.14130  -  25.353,34                                       
  15)  37338  1.4.2.3.14210  -  2.031,60                                        
  16)  38085  1.4.2.3.14300  -  54.227,97                                       
  17)  39051  1.4.2.3.14500  -  110.716,03                                      
  18)  41850  1.4.3.3.15820  -  489.140,03                                      
  19)  43219  1.4.3.3.16010  -  202.354,83                                      
  20)  45180  1.4.3.3.16200  -  39.597,75                                       
  21)  70655  1.6.5.3.27500  -  76.554,38                                       
  22)  78738  1.6.6.3.28500  -  89.513,79                                       
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1, lettera a)                                                             
1) Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge                    
regionale 23 dicembre 2004, n. 27 Legge finanziaria regionale                   
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre             
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                       
"Art. 8 - Interventi nel settore delle bonifiche                                
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della            
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti            
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le               
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:             
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a                 
valere sui sottoindicati capitoli:  Cap. 16332 "Spese per opere ed              
interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2,                  
lettera A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) Esercizio 2005: Euro                     
620.000,00 Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche            
di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per            
l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n.           
364; articoli 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26,              
lettera e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2005: Euro                    
1.500.000,00;                                                                   
(omissis)".                                                                     
Comma 1, lettera b)                                                             
2) Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale  n. 27             
del 2004 e' il seguente:                                                        
"Art. 17 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                             
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento           
rifiuti cosi' come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12           
luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) e'                
disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo             
37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema                 
regionale di smaltimento rifiuti:                                               
Esercizio 2005: Euro 4.108.822,12.".                                            
Comma 1, lettera c)                                                             
3) Il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge                   
regionale n. 27 del 2004 e' il seguente:                                        
"Art. 25 - Investimenti nel settore dei trasporti                               
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi              
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2               
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico                 
regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010            
- Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita'                
della mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di               
spesa:                                                                          
a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in                  
infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo              
31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6,            
lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro                   
10.023.153,83.                                                                  
(omissis)".                                                                     
Comma 1, lettera d)                                                             
4) Il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 27              
del 2004, e' il seguente:                                                       
"Art. 37 - Iniziative regionali a favore dei giovani                            
Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture               
destinate ad attivita' rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,             
comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21                 
(Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) e'              
disposta, per l'esercizio finanziario 2005, un'autorizzazione di                
spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente             
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di                   
strutture per progetti rivolti ai giovani.".                                    
Comma 2, lettera a)                                                             
5) Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della legge regionale n. 27             
del 2004, e' il seguente:                                                       
"Art. 17 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                             
(omissis)                                                                       
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti             
leggi regionali a valere sul Capitolo 37334.".                                  
Comma 2, lettera b)                                                             
6) Il testo dell'articolo 18, comma 2,  della legge regionale n. 27             
del 2004, e' il seguente:                                                       
"Art. 18 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino              
ambientale                                                                      
(omissis)                                                                       
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di           
spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372            
"Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di           
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del               
comma 6-bis dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22                    
(articolo 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3).".                           
Comma 2, lettera c)                                                             
7) Il testo dell'articolo 25, comma 2,  della legge regionale n. 27             
del 2004, e' il seguente:                                                       
"Art. 25 - Investimenti nel settore dei trasporti                               
(omissis)                                                                       
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1             
e' apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti           
leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.".                                  

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