COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA - (FORLI' - CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di conglomerato e arenaria nel settore sud-est del polo n. 3 "Il Poggio" in localita' Badia Voltre

L'Autorita' competente: comune di Civitella di Romagna comunica la              
decisone relativa alla procedura di verifica (screening) concernente            
il progetto di coltivazione di una cava di conglomerato e arenaria              
nel settore sud-est del polo n. 3 "Il Poggio" in localita' Badia                
Voltre.                                                                         
Il progetto e' presentato da: ditta Cava Gualdo Srl di Forli'.                  
Il progetto e' localizzato: settore sud-est dell'area di proprieta'             
della cava Gualdo Srl, podere "Il Poggio", territorio comunale di               
Civitella di Romagna, localita' Voltre.                                         
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di                  
Romagna e delle seguenti province: Forli'-Cesena.                               
Ai sensi del titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Comune di Civitella di Romagna con atto delibera di Giunta comunale             
n. 26 del 19/5/2005 ha assunto la seguente decisione                            
delibera:                                                                       
di formulare l'esito della procedura di verifica (screening),                   
accogliendo la proposta dell'Ufficio VIA della Provincia di                     
Forli'-Cesena, nei seguenti termini: esclusione del progetto relativo           
alla coltivazione di una cava di conglomerato ed arenaria nel settore           
sud-est dell'area individuata come "Polo 3" in localita' il Poggio -            
Voltre, in comune di Civitella di Romagna, presentato dalla ditta               
Cava Gualdo Srl, dall'ulteriore procedura di VIA in considerazione              
dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti                
impatti ambientali, con le seguenti prescrizioni:                               
 1) l'attivita' estrattiva deve essere condotta con modalita' ed                
accorgimenti tali da non costituire elemento di pericolo per la                 
stabilita' del versante e provocare la riattivazione degli accumuli             
di frana, constatato che lo sfruttamento del profondo orizzonte                 
coltivabile comporta la movimentazione di elevati volumi di terreno             
su un'area parzialmente ricadente, secondo la carta del dissesto e              
della vulnerabilita' territoriale del PTCP, al di sopra di un corpo             
di frana quiescente;                                                            
 2) durante tutte le fasi di coltivazione previste, all'interno                 
dell'area di cava, dovra' essere impiegato un solo mezzo operatore              
per volta avente le caratteristiche di potenza sonora indicate                  
nell'elaborato C. Documentazione di impatto acustico - Relazione -              
04/2005 (potenza sonora non superiore a 110 dB(A);                              
 3) le attivita' all'interno dell'area di deposito temporaneo                   
dovranno essere limitate entro il confine indicato a pagina 15                  
dell'elaborato C. Documentazione di impatto acustico - Relazione -              
04/2005 e comunque ubicate a distanze dai ricettori presenti tali da            
garantire il rispetto dei limiti vigenti;                                       
 4) si ritiene necessario che vengano effettuati rilievi fonometrici            
seguendo le modalita' di seguito descritte: a. devono essere                    
eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,               
rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite                        
differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei                    
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della cava                    
(ricettori 1 e 3). Tali rilievi vanno eseguiti  all'interno degli               
ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di                 
attivita' di lavorazione ed il livello equivalente di rumore                    
ambientale con cava in attivita'; b. devono essere eseguiti rilievi             
in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno (16 ore           
in continuo), in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi                
all'area della cava (ricettori 1 e 3), secondo le modalita' stabilite           
dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare            
i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla attivita' in               
esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite             
vigenti nelle aree monitorate; c. il monitoraggio di cui ai due punti           
precedenti dovra' essere eseguito da ARPA entro i 2 mesi dall'inizio            
dell' attivita' di cava, in condizioni di lavorazione maggiormente              
gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a carico della            
societa' proponente; d. la comunicazione di inizio attivita' dovra'             
essere effettuata, a cura del proponente, ad ARPA, al Comune di                 
Civitella ed all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena,                
Servizio Pianificazione territoriale; e. tutti i risultati e le                 
relative conclusioni dovranno essere trasmessi al Comune di                     
Civitella, all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena,                  
Servizio Pianificazione territoriale e alla societa' proponente; f.             
in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti            
vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal                      
proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla                    
comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di ARPA ai                
soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al               
fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti            
i ricettori presenti;                                                           
 5) in relazione agli edifici attualmente non abitati maggiormente              
prossimi all'area di cava non presi in esame nello studio (come ad              
esempio l'edificio denominato "Chiaruzzi" ubicato a sud est dell'area           
di deposito temporaneo) si ritiene che gli stessi, sebbene                      
attualmente disabitati (secondo quanto dichiarato nello studio),                
siano da considerarsi potenziali ricettori sensibili in relazione ad            
un loro, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di            
persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il periodo di                   
esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tali ricettori             
la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito             
presso gli stessi il rispetto di tutti i valori limite vigenti                  
realizzando tempestivamente e mettendo in atto tutti gli interventi             
di mitigazione nonche' tutte le azioni eventualmente necessari a                
garantirne il rispetto;                                                         
 6) durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto                
lungo la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli             
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole               
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria limitazione e               
regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle relative                
velocita' massime consentite, sia con l'eventualmente necessaria                
realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee, rilevati,           
o barriere mobili), con particolare riferimento alle fasi di utilizzo           
di esplosivo, al fine di garantire il rispetto dei valori limite                
vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste e in                    
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei               
periodi di loro attivita';                                                      
 7) il quantitativo massimo di esplosivo utilizzato per ogni singola            
volata non dovra' superare i 150 kg;                                            
 8) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le              
misure di mitigazione e/o gestione necessarie ad evitare un                     
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla                   
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal            
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale              
fase, al fine di garantire, nell'area e presso tutti i ricettori                
presenti, il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti                
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In                      
particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di             
polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dal                       
funzionamento dei mezzi operatori e dalla movimentazione dei mezzi si           
prescrive quanto segue: a. copertura del carico trasportato dai                 
camion mediante teloni; b. copertura degli accumuli di materiale                
mediante teloni nei periodi di inattivita'; c. si dovra' provvedere             
nei periodi secchi alla periodica umidificazione degli eventuali                
depositi di accumulo provvisorio, delle vie di transito alle aree di            
scavo e di deposito temporaneo non asfaltate (interne ed esterne                
all'area di cava) e dei fronti di scavo;                                        
 9) dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo di              
scolo superficiale attraverso il raccordo di tutti i fossi di scolo             
di progetto secondo pendenze adeguate allo smaltimento delle acque di           
corrivazione, valutando altresi', se necessario, l'inserimento di               
elementi, ulteriori a quelli previsti dal progetto,  necessari a                
ridurre la velocita' di deflusso e contenere il trasporto solido;               
10) il ritombamento degli scavi con materiale prevalentemente di                
natura argillosa che costituisce la copertura del banco coltivabile             
dovra' essere effettuata utilizzando terreno in condizioni di                   
umidita' ottimale collocato procedendo alla successiva                          
sovrapposizione di strati di limitato spessore adeguatamente                    
compattati;                                                                     
11) dall'analisi della documentazione integrativa inerente le aree da           
destinare a ripristino, non appare chiaro se la superficie di tali              
aree corrisponda alla superficie delle zone boscate eliminate a                 
seguito dell'attivita' estrattiva. Si ritiene pertanto necessario, in           
fase di autorizzazione, fornire indicazioni di dettaglio su tale                
aspetto e, nel caso si riscontri una effettiva incongruenza tra aree            
destinate a rimboschimento e soprassuoli boscati eliminati, dovranno            
essere individuati altri ambiti, possibilmente in continuita' con               
quelli attualmente previsti, sui quali impiantare compagini alberate            
con i medesimi sesti di impianto e le medesime essenze descritte;               
12) il computo metrico estimativo dovra' tener conto, nella stesura             
finale, sia delle eventuali piantumazioni aggiuntive necessarie al              
fine di attenersi a quanto prescritto al punto 8), sia di tutte le              
tipologie di intervento previste quali rimboschimento, realizzazione            
di corridoi ecologici e realizzazione della fascia ecotonale;                   
Ed inoltre, di quantificare in Euro 572,24, pari allo 0,02% del                 
valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art.            
28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a           
carico del proponente.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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