COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione di una cava di conglomerato e arenaria nel settore sud-est del polo n. 3 "Il Poggio" in localita' Badia Voltre
L'Autorita' competente: comune di Civitella di Romagna comunica la
decisone relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto di coltivazione di una cava di conglomerato e arenaria
nel settore sud-est del polo n. 3 "Il Poggio" in localita' Badia
Voltre.
Il progetto e' presentato da: ditta Cava Gualdo Srl di Forli'.
Il progetto e' localizzato: settore sud-est dell'area di proprieta'
della cava Gualdo Srl, podere "Il Poggio", territorio comunale di
Civitella di Romagna, localita' Voltre.
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di
Romagna e delle seguenti province: Forli'-Cesena.
Ai sensi del titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Civitella di Romagna con atto delibera di Giunta comunale
n. 26 del 19/5/2005 ha assunto la seguente decisione
delibera:
di formulare l'esito della procedura di verifica (screening),
accogliendo la proposta dell'Ufficio VIA della Provincia di
Forli'-Cesena, nei seguenti termini: esclusione del progetto relativo
alla coltivazione di una cava di conglomerato ed arenaria nel settore
sud-est dell'area individuata come "Polo 3" in localita' il Poggio -
Voltre, in comune di Civitella di Romagna, presentato dalla ditta
Cava Gualdo Srl, dall'ulteriore procedura di VIA in considerazione
dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti
impatti ambientali, con le seguenti prescrizioni:
1) l'attivita' estrattiva deve essere condotta con modalita' ed
accorgimenti tali da non costituire elemento di pericolo per la
stabilita' del versante e provocare la riattivazione degli accumuli
di frana, constatato che lo sfruttamento del profondo orizzonte
coltivabile comporta la movimentazione di elevati volumi di terreno
su un'area parzialmente ricadente, secondo la carta del dissesto e
della vulnerabilita' territoriale del PTCP, al di sopra di un corpo
di frana quiescente;
2) durante tutte le fasi di coltivazione previste, all'interno
dell'area di cava, dovra' essere impiegato un solo mezzo operatore
per volta avente le caratteristiche di potenza sonora indicate
nell'elaborato C. Documentazione di impatto acustico - Relazione -
04/2005 (potenza sonora non superiore a 110 dB(A);
3) le attivita' all'interno dell'area di deposito temporaneo
dovranno essere limitate entro il confine indicato a pagina 15
dell'elaborato C. Documentazione di impatto acustico - Relazione -
04/2005 e comunque ubicate a distanze dai ricettori presenti tali da
garantire il rispetto dei limiti vigenti;
4) si ritiene necessario che vengano effettuati rilievi fonometrici
seguendo le modalita' di seguito descritte: a. devono essere
eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,
rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite
differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettori 1 e 3). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di lavorazione ed il livello equivalente di rumore
ambientale con cava in attivita'; b. devono essere eseguiti rilievi
in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno (16 ore
in continuo), in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi
all'area della cava (ricettori 1 e 3), secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare
i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla attivita' in
esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite
vigenti nelle aree monitorate; c. il monitoraggio di cui ai due punti
precedenti dovra' essere eseguito da ARPA entro i 2 mesi dall'inizio
dell' attivita' di cava, in condizioni di lavorazione maggiormente
gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a carico della
societa' proponente; d. la comunicazione di inizio attivita' dovra'
essere effettuata, a cura del proponente, ad ARPA, al Comune di
Civitella ed all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale; e. tutti i risultati e le
relative conclusioni dovranno essere trasmessi al Comune di
Civitella, all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale e alla societa' proponente; f.
in caso di verifica da parte di ARPA del mancato rispetto dei limiti
vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal
proponente, a proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla
comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte di ARPA ai
soggetti sopra elencati, idonee misure di mitigazione acustica al
fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti
i ricettori presenti;
5) in relazione agli edifici attualmente non abitati maggiormente
prossimi all'area di cava non presi in esame nello studio (come ad
esempio l'edificio denominato "Chiaruzzi" ubicato a sud est dell'area
di deposito temporaneo) si ritiene che gli stessi, sebbene
attualmente disabitati (secondo quanto dichiarato nello studio),
siano da considerarsi potenziali ricettori sensibili in relazione ad
un loro, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di
persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il periodo di
esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tali ricettori
la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito
presso gli stessi il rispetto di tutti i valori limite vigenti
realizzando tempestivamente e mettendo in atto tutti gli interventi
di mitigazione nonche' tutte le azioni eventualmente necessari a
garantirne il rispetto;
6) durante le attivita' di estrazione e lavorazione e trasporto
lungo la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria limitazione e
regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle relative
velocita' massime consentite, sia con l'eventualmente necessaria
realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee, rilevati,
o barriere mobili), con particolare riferimento alle fasi di utilizzo
di esplosivo, al fine di garantire il rispetto dei valori limite
vigenti nelle aree interessate dalle attivita' previste e in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
7) il quantitativo massimo di esplosivo utilizzato per ogni singola
volata non dovra' superare i 150 kg;
8) in fase di coltivazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione e/o gestione necessarie ad evitare un
peggioramento della qualita' dell'aria nella zona legato alla
dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal
funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attivita' previste in tale
fase, al fine di garantire, nell'area e presso tutti i ricettori
presenti, il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti
dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In
particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di
polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dal
funzionamento dei mezzi operatori e dalla movimentazione dei mezzi si
prescrive quanto segue: a. copertura del carico trasportato dai
camion mediante teloni; b. copertura degli accumuli di materiale
mediante teloni nei periodi di inattivita'; c. si dovra' provvedere
nei periodi secchi alla periodica umidificazione degli eventuali
depositi di accumulo provvisorio, delle vie di transito alle aree di
scavo e di deposito temporaneo non asfaltate (interne ed esterne
all'area di cava) e dei fronti di scavo;
9) dovra' essere garantita la perfetta efficienza del reticolo di
scolo superficiale attraverso il raccordo di tutti i fossi di scolo
di progetto secondo pendenze adeguate allo smaltimento delle acque di
corrivazione, valutando altresi', se necessario, l'inserimento di
elementi, ulteriori a quelli previsti dal progetto, necessari a
ridurre la velocita' di deflusso e contenere il trasporto solido;
10) il ritombamento degli scavi con materiale prevalentemente di
natura argillosa che costituisce la copertura del banco coltivabile
dovra' essere effettuata utilizzando terreno in condizioni di
umidita' ottimale collocato procedendo alla successiva
sovrapposizione di strati di limitato spessore adeguatamente
compattati;
11) dall'analisi della documentazione integrativa inerente le aree da
destinare a ripristino, non appare chiaro se la superficie di tali
aree corrisponda alla superficie delle zone boscate eliminate a
seguito dell'attivita' estrattiva. Si ritiene pertanto necessario, in
fase di autorizzazione, fornire indicazioni di dettaglio su tale
aspetto e, nel caso si riscontri una effettiva incongruenza tra aree
destinate a rimboschimento e soprassuoli boscati eliminati, dovranno
essere individuati altri ambiti, possibilmente in continuita' con
quelli attualmente previsti, sui quali impiantare compagini alberate
con i medesimi sesti di impianto e le medesime essenze descritte;
12) il computo metrico estimativo dovra' tener conto, nella stesura
finale, sia delle eventuali piantumazioni aggiuntive necessarie al
fine di attenersi a quanto prescritto al punto 8), sia di tutte le
tipologie di intervento previste quali rimboschimento, realizzazione
di corridoi ecologici e realizzazione della fascia ecotonale;
Ed inoltre, di quantificare in Euro 572,24, pari allo 0,02% del
valore dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art.
28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente.