REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 19                                                               
Partecipazione al Comitato di gestione                                          
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e'                  
componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina                
quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle             
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o                
provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati                   
rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20             
della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di           
cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive            
modifiche.                                                                      
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 25 - Composizione                                                         
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento           
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle province;                                                 
b) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di comuni            
con piu' di 50.000 abitanti;                                                    
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma            
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.".                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina