REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 19                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004                                   
1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge           
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge             
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione             
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per                     
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) e'           
soppresso.                                                                      
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004             
e' sostituito dal seguente:                                                     
"2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1                
devono riguardare il pubblico demanio.".                                        
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004             
n. 27 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma                  
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in               
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del                   
bilancio pluriennale 2005-2007 e' il seguente:                                  
"Art. 35 - Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione            
della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro                    
internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze                 
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare alla                  
ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale              
International Parma MIP" - Centro internazionale per la diffusione              
della medicina e delle scienze della quale e' gia' socio ai sensi               
della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della              
Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della            
"Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro                       
internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle            
scienze). A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2005,                         
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 17.000,00 a valere sul                   
Capitolo 70885 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attivita'               
culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a                 
societa' e istituzioni.".                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 27              
del 2004 e' il seguente:                                                        
"Art. 48 - Finanziamento dei Consorzi di bonifica                               
(omissis)                                                                       
2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprieta' della            
Regione e fanno parte del demanio regionale.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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