REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 18                                                               
Controlli sui Centri di servizio                                                
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle            
proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica                  
sull'attivita' e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per           
detti procedimenti il Comitato si puo' avvalere di persone alle quali           
siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale               
nelle discipline economico-contabili.                                           
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che                    
gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure           
di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo                     
svolgimento delle attivita' a favore delle organizzazioni di                    
volontariato, o lo svolgimento di attivita' in modo difforme dai                
propri regolamenti, o irregolarita' di gestione, od il mancato                  
rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede           
a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni                
dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8                 
ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che             
gestiscono i Centri di servizio sono altresi' cancellate qualora                
appaia opportuna una diversa funzionalita' o competenza territoriale            
in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui            
dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai                   
registri istituiti con la presente legge.                                       
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di              
gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede            
a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a                 
presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.                     
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'articolo 2, del DM 8 ottobre 1997 e' il seguente:              
"Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione                                    
1. Presso ogni regione e' istituito un fondo speciale, denominato               
fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991 nel quale sono contabilizzati           
gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1,               
comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio              
separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi               
enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui             
all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le           
spese di funzionamento e di attivita' del comitato di gestione,                 
secondo quanto previsto dal presente decreto.                                   
2. Ogni fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione               
composto:                                                                       
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato           
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;                  
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -             
iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel                     
territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle                      
disposizioni regionali in materia;                                              
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarieta' sociale;              
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art.            
1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui al                 
successivo comma 7;                                                             
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio            
italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 8;                     
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione,              
nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in                  
materia.                                                                        
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un             
biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza            
del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in           
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in           
carica per la durata residua di tempo previsto per il membro cosi'              
sostituito. La carica di membro del comitato di gestione e' gratuita            
e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per            
partecipare alle riunioni.                                                      
4. Le spese di funzionamento e di attivita' dei comitati di gestione,           
nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese               
annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al                
presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio                    
istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui              
all'art. 15 della Legge n. 266 del 1991 attribuite ai centri                    
medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le            
somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di              
cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilita'                    
preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione               
relativa alle spese sostenute e' conservata presso il comitato di               
gestione.                                                                       
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a              
maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme                        
disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il           
presidente.                                                                     
6. Il comitato di gestione:                                                     
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per                   
l'istituzione di uno o piu' centri di servizio nella regione, ai                
sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli                 
istituendi centri di servizio possono essere piu' di uno in                     
considerazione delle diversificate esigenze del volontariato,                   
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste            
nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle              
risorse disponibili quanto a costi e benefi'ci, alla collaborazione             
tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;              
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di                  
servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente                 
predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione           
e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con                
provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di             
cui al successivo art. 3;                                                       
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato              
elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della                
legge 11 agosto 1991, n. 266 e ne pubblicizza l'esistenza; in tale              
contesto viene descritta l'attivita' svolta da ciascun centro e                 
vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;                
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli                
organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.            
3;                                                                              
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso            
la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al                   
presente articolo;                                                              
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la             
regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti;                   
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale                  
indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo             
le previsioni del successivo art. 3, comma 5.                                   
7. Agli Enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente              
decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del              
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel           
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente e'                   
designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione piu'              
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di             
risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene              
conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o              
cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede            
a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno            
di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.            
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un                  
componente del comitato di gestione individuandolo in un                        
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al           
fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione                      
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che,            
pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio                
membro ai sensi del comma precedente.".                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina