REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 18                                                               
Ente di gestione                                                                
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di              
gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla                   
Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi               
stabiliti dalla presente legge. Qualora piu' Province siano                     
interessate, la proposta e' formulata d'intesa fra le stesse.                   
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi                      
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'                  
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.             
11 del 2001 territorialmente interessate; possono fare parte del                
Consorzio anche Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano                
interesse alla gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo             
stesso parti del proprio territorio.                                            
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del                
Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una                   
proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in            
conformita' allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.                  
Qualora piu' Province siano interessate la proposta di statuto e'               
formulata d'intesa tra le stesse.                                               
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la             
sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di                    
revisione.                                                                      
5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalita'                   
contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed                         
all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma            
regionale.                                                                      
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi            
territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente                    
omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di             
gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il              
parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, puo' essere             
affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.                            
Sezione II                                                                      
Consorzio di gestione                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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