REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 17                                                               
Istruttoria pubblica                                                            
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o               
amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento              
finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.                           
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui            
possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un              
esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale,               
associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un                    
interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale e'               
motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.                           
3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta             
di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto                     
responsabile del procedimento.                                                  
4. La legge regionale disciplina le modalita' di attuazione                     
dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione              
delle singole fasi e dell'intero procedimento.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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