REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 17                                                               
Compiti e attivita' dei Centri di servizio                                      
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare               
l'attivita' di volontariato. A tal fine erogano le proprie                      
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di             
volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:              
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura             
della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato           
ed il rafforzamento di quelle esistenti;                                        
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonche' strumenti per           
la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche                      
attivita';                                                                      
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad                  
organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni                    
formativi, nonche' un servizio di informazione in merito ad                     
iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato              
sul territorio regionale;                                                       
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle                   
attivita' di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e            
processi di sviluppo del settore a livello comunitario e                        
internazionale;                                                                 
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle                   
organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla                        
programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei                  
singoli ambiti zonali;                                                          
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati                
dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra           
loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali             
ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.                       
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di                   
competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di             
criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie            
al sostegno delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)            
del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al                   
finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel              
rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati            
fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.                     
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al              
sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui            
alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione               
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema                   
integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi                  
integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero               
rispondere alle priorita' territoriali autonomamente individuate                
dalle organizzazioni di volontariato.                                           
4. Il Comitato di gestione puo' altresi' destinare parte del fondo di           
competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle                    
organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile                  
volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove           
norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del                
servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999,             
n. 38) e della protezione civile.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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