REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 17                                                               
Istituzione                                                                     
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita                
legge regionale.                                                                
2. E' demandata alla legge regionale la definizione:                            
a) delle finalita' istitutive;                                                  
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore,             
dei confini esterni e della zonazione interna valida fino                       
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;                              
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino                          
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;                              
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;                            
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la           
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,             
culturali e paesaggistiche del territorio.                                      
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di           
legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni           
contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i             
portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a             
cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunita'             
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.             
11 del 2001 territorialmente interessate.                                       
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente                
caratterizzato dalla presenza di aree di proprieta' privata                     
prevalentemente interessate da attivita' agricole, la Giunta                    
regionale convoca altresi' una conferenza con le organizzazioni                 
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito                   
regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,           
comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo             
agro-ambientale di cui all'articolo 33.                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina