REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

             TITOLO II                                                          
        PERSONE, COLLETTIVITA' E PARTECIPAZIONE                                 
          Art. 16                                                               
Petizioni                                                                       
1. Chiunque puo' rivolgere petizioni all'Assemblea legislativa per              
esporre comuni necessita' e per chiedere l'adozione di provvedimenti            
su materie di competenza regionale.                                             
2. Province, Comuni ed altri Enti locali, nonche' enti,                         
organizzazioni ed associazioni a rappresentativita' almeno                      
provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni           
di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta              
dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola               
agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina