REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 16                                                               
Centri di servizio per il volontariato                                          
1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati              
"Centri di servizio") sono istituiti dal Comitato di gestione del               
fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato             
"Comitato di gestione") e sono gestiti da organizzazioni di                     
volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991,            
in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve                   
avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa                  
valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti                      
richiedenti.                                                                    
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni            
territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della              
presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle              
stesse.                                                                         
3. Le modalita' di funzionamento dei Centri di servizio sono                    
disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da           
appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto               
gestore.                                                                        
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione           
e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una                 
relazione illustrativa dell'attivita' svolta comprensiva del                    
rendiconto tecnico e contabile.                                                 
5 I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1              
del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro             
del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarieta' sociale 8            
ottobre 1997 (Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il           
volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente                
reperite.                                                                       
6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed                 
assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attivita' dei Centri            
di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo              
sviluppo delle attivita' di volontariato.                                       
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i           
Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che             
favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le             
organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei               
registri.                                                                       
8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo            
dei soggetti gestori dei Centri di servizio e' incompatibile con                
l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le                      
organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di           
riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza.                           
L'incompatibilita' sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza            
regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge                  
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e                 
locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di                
concertazione istituiti dagli Enti locali.                                      
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 15 della Legge n. 226 del 1991 e' il seguente:            
"Art. 15 -  Fondi speciali presso le regioni                                    
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo            
20 novembre 1990, n. 356 devono prevedere nei propri statuti che una            
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto            
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla                  
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla           
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di                     
istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a               
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste                  
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attivita'.              
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle              
operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato                 
decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime             
finalita' di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad             
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica           
utilita' ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25           
aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.                                 
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,                
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto              
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di            
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.".                  
Comma 8                                                                         
2) Il testo dell'art 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e'           
il seguente:                                                                    
          Art. 35 - Conferenza regionale del terzo settore                      
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo                 
settore, e' istituita la Conferenza regionale del terzo settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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