LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunita' montane
1. I Comuni, le Comunita' montane e le altre forme associative di cui
alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali)
interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete
natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla
predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le
modalita' ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle
linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio
di sussidiarieta', all'attuazione del Programma regionale sulla base
delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste
dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree
protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di
collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e
nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare
la promozione della sostenibilita' ambientale del territorio di
competenza; concorrono altresi' al cofinanziamento delle spese di
gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli
investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
ricompresi nel proprio territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla
presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria
competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante
rappresentativita' a livello regionale, delle Universita' presenti
nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle
organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.