REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

              TITOLO II                                                         
        PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE                
        E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                       
          Art. 16                                                               
Funzioni dei Comuni e delle Comunita' montane                                   
1. I Comuni, le Comunita' montane e le altre forme associative di cui           
alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme              
associative e altre disposizioni in materia di enti locali)                     
interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete             
natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla            
predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le                  
modalita' ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle            
linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.                                    
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio            
di sussidiarieta', all'attuazione del Programma regionale sulla base            
delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste           
dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree                
protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di                       
collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e               
nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare            
la promozione della sostenibilita' ambientale del territorio di                 
competenza; concorrono altresi' al cofinanziamento delle spese di               
gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli              
investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000              
ricompresi nel proprio territorio.                                              
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla             
presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria             
competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante                
rappresentativita' a livello regionale, delle Universita' presenti              
nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali                  
agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle               
organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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