REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 16                                                               
Politiche abitative                                                             
e realizzazione strutture di accoglienza                                        
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni                  
singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di                        
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito              
per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre              
1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna),                  
nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 -            
Realizzazione di strutture di accoglienza, e' disposta la seguente              
autorizzazione di spesa:                                                        
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.                                              
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative               
alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di                
accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10,           
comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per                    
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche             
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e           
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale                       
dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul                  
Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione              
centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro                      
2.000.000,00.                                                                   
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo              
2004, n. 5 concernente Norme per l'integrazione sociale dei cittadini           
stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e              
alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e' il seguente:                                   
"Art. 10 - Politiche abitative                                                  
(omissis)                                                                       
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalita' previste               
dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' ai                
soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del              
2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di           
accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi           
2, 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del               
1998.                                                                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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