LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 16
Politiche abitative
e realizzazione strutture di accoglienza
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni
singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito
per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre
1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna),
nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 -
Realizzazione di strutture di accoglienza, e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative
alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10,
comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e
legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul
Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione
centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro
2.000.000,00.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo
2004, n. 5 concernente Norme per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e
alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e' il seguente:
"Art. 10 - Politiche abitative
(omissis)
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalita' previste
dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' ai
soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi
2, 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
(omissis)".